La conversione del D.L. n. 34/202 “Decreto Rilancio” consente di usufruire del Superbonus, ovvero dell’incremento al 110% delle detrazioni fiscali a fronte di spese sostenute per:
- interventi di efficientamento energetico;
- riduzione del rischio sismico;
- installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Inoltre, viene data la possibilità di usufruire del recupero del bonus fiscale tramite la cessione del credito d’imposta o attraverso lo sconto in fattura.
Chi può beneficiarne?
- Persone fisiche, per interventi su singole unità immobiliari (per massimo due ogni singolo proprietario) fuori dall’esercizio di attività di arti impresa e professioni;
- Condomìni, per lavori sulle superfici comuni (es. cappotto termico, installazione di impianti fotovoltaici o sostituzione della caldaia);
- Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- Enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.lgs 460/1997);
Associazioni e società sportive dilettantistiche.
Per poter usufruire del Superbonus è necessario che l’intervento garantisca il miglioramento di almeno due classi energetiche. A tale scopo vengono qualificati due tipi di interventi: quelli “trainanti” la cui realizzazione è obbligatoria per poter accedere al bonus del 110%, e quelli “trainati” che sono ammessi al bonus del 110% solo se è stato eseguito uno degli interventi definiti “trainanti”.
INTERVENTI TRAINANTI
- Interventi di isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio per almeno il 25% della superficie lorda dello stesso e per un importo massimo detraibile di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; 40.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari in caso di edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari nel caso di edificio composto da più di 8 unità immobiliari.
- Sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con una delle tipologie previste dalla normativa: impianto a pompa di calore o a condensazione, impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda, in questo caso l’importo detraibile varia a seconda che si tratti di un edificio condominiale (massimo 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in caso di edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari; massimo 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in caso di edificio con più di 8 unità immobiliari) o di un edificio unifamiliare/unità immobiliari funzionalmente indipendenti (massimo 30.000 euro per unità immobiliare).
- Interventi di adeguamento sismico dell’edificio, il cosiddetto “Sisma bonus”, valido per le zone a rischio sismico da 1 a 3, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
INTERVENTI TRAINATI
- Interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 rientranti nell’ecobonus nei limiti previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (es. sostituzione infissi).
- Installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati. In questo caso la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia.
- Installazione di colonnine elettriche per la ricarica di veicoli elettrici.
Oltre alla possibilità di utilizzare l’importo della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi (recuperabile in 5 anni) per ridurre le imposte IRPEF, è possibile, in alternativa:
- beneficiare dello sconto in fattura direttamente dal fornitore (es. impresa edile);
- effettuare la cessione del credito di imposta a un soggetto terzo (es. la propria banca).
QUANTO COSTA CEDERE IL CREDITO ALLE BANCHE
La cessione del credito non è a costo 0. Le banche riscattano il credito di imposta fornendo della liquidità, ma ne trattengono una parte, che serve a coprire le spese di gestione delle pratiche e l’erogazione dei soldi (solitamente meno del 10%)
ISTITUTO DI CREDITO | COSTO AI PRIVATI | COSTO ALLE AZIENDE | CREDITI FISCALI NON RIFERITI AL SUPERBONUS 110% (ecobonus 65%, facciate..) |
UNICREDIT | € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 78 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato |
INTESA SAN PAOLO | € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 80 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato |
BANCA CARIGE | € 102,5 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 101 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 81,12 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato
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BANCA SELLA | € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | |
BPER | € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | |
GENERALI | € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | |
BNL | € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 80 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato |
CRÉDIT AGRICOLE | € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato | € 78 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato |
POSTE ITALIANE | € 103 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato |