sabato, 5 Ottobre 2024

La conversione del D.L. n. 34/202 “Decreto Rilancio” consente di usufruire del Superbonus, ovvero dell’incremento al 110% delle detrazioni fiscali a fronte di spese sostenute per:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • riduzione del rischio sismico;
  • installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Inoltre, viene data la possibilità di usufruire del recupero del bonus fiscale tramite la cessione del credito d’imposta o attraverso lo sconto in fattura.

Chi può beneficiarne?

  • Persone fisiche, per interventi su singole unità immobiliari (per massimo due ogni singolo proprietario) fuori dall’esercizio di attività di arti impresa e professioni;
  • Condomìni, per lavori sulle superfici comuni (es. cappotto termico, installazione di impianti fotovoltaici o sostituzione della caldaia);
  • Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • Enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.lgs 460/1997);
    Associazioni e società sportive dilettantistiche.

Per poter usufruire del Superbonus è necessario che l’intervento garantisca il miglioramento di almeno due classi energetiche. A tale scopo vengono qualificati due tipi di interventi: quelli “trainanti” la cui realizzazione è obbligatoria per poter accedere al bonus del 110%, e quelli “trainati” che sono ammessi al bonus del 110% solo se è stato eseguito uno degli interventi definiti “trainanti”.

INTERVENTI TRAINANTI

  • Interventi di isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio per almeno il 25% della superficie lorda dello stesso e per un importo massimo detraibile di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; 40.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari in caso di edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000,00 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari nel caso di edificio composto da più di 8 unità immobiliari.
  • Sostituzione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con una delle tipologie previste dalla normativa: impianto a pompa di calore o a condensazione, impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda, in questo caso l’importo detraibile varia a seconda che si tratti di un edificio condominiale (massimo 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in caso di edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari; massimo 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in caso di edificio con più di 8 unità immobiliari) o di un edificio unifamiliare/unità immobiliari funzionalmente indipendenti (massimo 30.000 euro per unità immobiliare).
  • Interventi di adeguamento sismico dell’edificio, il cosiddetto “Sisma bonus”, valido per le zone a rischio sismico da 1 a 3, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

INTERVENTI TRAINATI

  • Interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013 rientranti nell’ecobonus nei limiti previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (es. sostituzione infissi).
  • Installazione di pannelli solari e di sistemi di accumulo integrati. In questo caso la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste in materia.
  • Installazione di colonnine elettriche per la ricarica di veicoli elettrici.

Oltre alla possibilità di utilizzare l’importo della detrazione del 110% nella dichiarazione dei redditi (recuperabile in 5 anni) per ridurre le imposte IRPEF, è possibile, in alternativa:

  • beneficiare dello sconto in fattura direttamente dal fornitore (es. impresa edile);
  • effettuare la cessione del credito di imposta a un soggetto terzo (es. la propria banca).

QUANTO COSTA CEDERE IL CREDITO ALLE BANCHE

La cessione del credito non è a costo 0. Le banche riscattano il credito di imposta fornendo della liquidità, ma ne trattengono una parte, che serve a coprire le spese di gestione delle pratiche e l’erogazione dei soldi (solitamente meno del 10%)

ISTITUTO DI CREDITO COSTO AI PRIVATI COSTO ALLE AZIENDE CREDITI FISCALI NON RIFERITI AL SUPERBONUS 110% (ecobonus 65%, facciate..)
UNICREDIT € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 78 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato
INTESA SAN PAOLO € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 80 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato
BANCA CARIGE € 102,5 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 101 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 81,12 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato

 

BANCA SELLA € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato  
BPER € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato  
GENERALI € 102 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato  
BNL € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 80 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato
CRÉDIT AGRICOLE € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 100 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato € 78 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato
POSTE ITALIANE € 103 per ogni 110 € di credito fiscale acquistato    

 

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